Come dare le dimissioni durante l'apprendistato?

Scopri tutte le procedure e i diritti relativi alle dimissioni durante l'apprendistato per gestire correttamente questa fase di transizione.

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L’apprendistato è una tipologia di contratto lavorativo che combina la formazione professionale con l'esperienza pratica sul posto di lavoro.

Durante l’apprendistato, che può durare da 6 mesi a 3 anni, l'apprendista acquisisce conoscenze e competenze specifiche della professione.

Tuttavia, può succedere che scelga di dimettersi. Le dimissioni volontarie durante l’apprendistato sono ovviamente possibili, ma le loro modalità dipendono dalla fase in cui il contratto si trova.

 

Quando si può recedere da un contratto di apprendistato

Per un apprendista, dimettersi è sempre possibile. Nel corso del periodo di prova, può dare le dimissioni senza preavviso semplicemente comunicandole per iscritto al datore di lavoro.

Quando il periodo di prova si conclude, inizia il tirocinio vero e proprio. Anche in questo caso l’apprendista può dimettersi senza fornire motivazioni, ma è tenuto a rispettare i termini di preavviso come fissati dal CCNL di riferimento (il periodo di preavviso comincia il giorno delle dimissioni).

In particolare, è necessario che il periodo compreso tra la rassegnazione delle dimissioni e la cessazione del rapporto di lavoro non sia inferiore a quanto fissato dal CCNL. Inoltre, l’apprendista è chiamato a compilare il modello telematico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e a inviarlo al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale.

Per compilare il modulo di dimissioni online è necessario:

  • effettuare il log-in tramite CIE o SPID, sul sito del Ministero del Lavoro;
  • cliccare sulla sezione “dimissioni” - “dimissioni volontarie”;
  • accedere al modulo, seguendo le istruzioni e compilando tutti i campi richiesti;
  • controllare bene che i dati inseriti siano corretti, salvare e inviare le dimissioni.

Lo stato delle dimissioni può poi essere consultato nella pagina principale del profilo.

 

Cosa succede se ti licenziano in apprendistato?

Un apprendista può anche essere licenziato durante il tirocinio o al suo termine. Le modalità sono però diverse, a seconda che ci si trovi in una fase o nell'altra.

Durante l’apprendistato, il datore di lavoro può licenziare l’apprendista solamente per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, esattamente come previsto per i contratti a tempo determinato e indeterminato.

Il licenziamento per giusta causa è un licenziamento disciplinare, ed è dunque conseguente a un grave comportamento dell’apprendista: in questo caso, il preavviso non serve. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è simile, ma riguarda condotte meno gravi, mentre il giustificato motivo soggettivo è di tipo economico (viene effettuato quando l’azienda è in difficoltà economica ad esempio).

Per licenziare l’apprendista durante il tirocinio, l’azienda invia una lettera scritta in cui contesta il comportamento. Concede dunque cinque giorni per presentare elementi di difesa e, al loro termine, procede con il licenziamento compilando e inviando il modello UniLav.

Se il licenziamento avviene invece al termine dell’apprendistato (recesso ad nutum), impedisce di fatto che il contratto di formazione si trasformi in un contratto a tempo indeterminato. La motivazione non è necessaria, ma le modalità sono ben definite: forma scritta, indicazione dell’ultimo giorno di lavoro dell’apprendista, rispetto del periodo di preavviso fissato dal CCNL, compilazione del modello UniLav.

Dopo il licenziamento, che avvenga durante l’apprendistato o al suo termine, il lavoratore ha diritto a percepire la NASpI come ogni altro dipendente.

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