Iniziare un nuovo lavoro è entusiasmante, ma non sempre la realtà soddisfa le aspettative. Può accadere che l’impiego che sembrava perfetto non lo sia nella realtà. O che, durante il periodo di prova, si venga contattati da un’altra azienda che offre condizioni lavorative migliori.
Che fare, dunque? Si possono rassegnare le dimissioni e, se sì, qual è la forma più corretta per farlo?
Periodo di prova: cos’è e come funziona
Il periodo di prova è la fase iniziale di un rapporto di lavoro, durante la quale il datore di lavoro e il dipendente hanno la possibilità di valutare la reciproca adattabilità e idoneità al ruolo professionale.
La durata del periodo di prova è stabilita dalla Legge, dai contratti collettivi o dagli accordi individuali tra azienda e lavoratore. In linea generale non può eccedere i sei mesi. All’interno del contratto che regola la prova è necessario indicare durata, mansioni, ruolo e retribuzione del lavoratore.
Le dimissioni durante il periodo di prova sono legittime?
Le dimissioni durante il periodo di prova sono sempre legittime:
- non richiedono preavviso
- non comportano sanzioni.
A dirlo è il Codice Civile che, all’articolo 2096, le distingue dalle dimissioni volontarie sottolineando come entrambe le parti - il lavoratore ma anche il datore di lavoro - possano recedere dal contratto durante il periodo di prova senza obbligo di preavviso né indennità.
Le dimissioni possono essere rassegnate sia quando la prova è in corso, sia al suo termine. Tuttavia, in caso il contratto preveda una durata minima, è necessario arrivare alla fine del periodo stabilito (salvo dimissioni per giusta causa).
La comunicazione telematica per le dimissioni nel periodo di prova è obbligatoria? No: è consigliata la forma scritta (sebbene siano ammesse anche le dimissioni in forma orale), ma in nessun caso vi è l’obbligo di comunicazione telematica.
Come dare le dimissioni volontarie durante il periodo di prova
Il modo corretto di procedere, quando si intende dimettersi durante il periodo di prova, consiste nel consegnare la lettera di dimissioni al datore di lavoro: il preavviso, se non espressamente previsto, non è necessario (il lavoratore può dunque lasciare l’azienda lo stesso giorno in cui consegna la lettera).
Il datore di lavoro dovrà firmare la lettera e consegnarla al lavoratore, per poi comunicare entro cinque giorni la cessazione del rapporto al Centro per l’impiego, attraverso il Modello Unificato UniLav.
Per il lavoratore, è bene sapere che le dimissioni durante il periodo di prova non danno accesso alla NASpI che lo Stato riserva a chi perde il lavoro soddisfatti alcuni criteri.
Lettera di dimissioni nel periodo di prova: fac-simile
[Nome e cognome lavoratore]
[Indirizzo]
[Città, CAP]
[Data]
[Nome del destinatario]
[Titolo o posizione]
[Nome dell'azienda]
[Indirizzo dell'azienda]
[Città, CAP]
Oggetto: Dimissioni durante il periodo di prova
Gentile [Nome del destinatario],
con la presente intendo comunicarLe ufficialmente la mia decisione di dimettermi dalla posizione che attualmente ricopro presso [Nome dell'azienda]. La presente lettera rappresenta le mie dimissioni effettive, che avranno effetto a partire da [data], in conformità con le disposizioni contrattuali riguardanti il periodo di prova.
La ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa e per la comprensione riguardo la mia decisione di lasciare l'azienda. Sono grato per l'esperienza che ho acquisito e per le relazioni professionali che ho stabilito durante il mio impiego.
Cordiali saluti,
[Nome del lavoratore]
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