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1. INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO INTRODOTTO DAL DECRETO AGOSTO

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

100% dei contributi per un massimo di 6 mesi
 
A CHI SPETTA?

Ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato oppure convertono un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto (15 agosto 2020).

Da tale esonero sono esclusi:

  • contratti di apprendistato
  • contratti di lavoro domestico
  • lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa
QUANTO?

Consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

DURATA?

6 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato effettuata dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

2. INCENTIVO STRUTTURALE "BONUS GIOVANI"

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un incentivo strutturale per promuovere l'occupazione giovanile stabile.

€3.000 annui per un massimo di 36 mesi
 
A CHI SPETTA?

Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche part-time, lavoratori che non siano già stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Tale disposizione si applica anche ai datori di lavoro privati che convertono un contratto a tempo determinato.

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato la possibilità di usufruire dell'incentivo anche per assunzioni di soggetti che abbiano un'età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti. L'incentivo si applicherà alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

L'esonero è fruibile anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nelle stessa unità produttiva. Restano inoltre fermi i principi generali di fruizione degli incentivi (Art.31 D.Lgs n.150/2015).

Nel caso in cui l'esonero sia stato parzialmente fruito, esso spetta ad altro datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo i 36 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

QUANTO?

Viene riconosciuto l'esonero contributivo INPS, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali con un limite massimo annuo di € 3.000.

Invece l'esonero spetta, nella misura del 100% (fermo restando il limite massimo di € 3.000 annui), ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato di 1° o 3° livello.

DURATA?

La durata massima dell'incentivo è di 36 mesi.

L'esonero si applica per un periodo di 12 mesi anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione. L'esonero contributivo viene applicato dopo l'anno successivo alla conferma (ad esempio nel 5° anno in caso di apprendistato di 36 mesi).

I tuoi primi passi verso il successo online3. BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE

Esonero contributivo in caso di assunzione di specifiche categorie di giovani eccellenze.

€8.000 annui per un massimo di 12 mesi
 
A CHI SPETTA?

Per il 2020 viene riconosciuto, per 12 mesi, un esonero contributivo INPS (con limite massimo di 8.000 euro per singola assunzione effettuata) ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (anche a tempo parziale), o convertono un contratto a tempo determinato, soggetti:

  • in possesso della laurea magistrale, conseguita tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età
  • in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del 35° anno di età

L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva.

Nel caso in cui l'esonero sia stato parzialmente fruito, l'esonero spetta ad altro datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2020, per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

QUANTO?

Sgravio totale fino a €8.000 dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in 12 mesi.

DURATA?

12 mesi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.

4. SGRAVIO APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO

Sgravio contributivo per le aziende fino a 9 dipendenti che assumono con contratto di apprendistato di primo livello.

100% dei contributi previdenziali per 3 anni
 
A CHI SPETTA?

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è riconosciuto per 3 anni un esonero previdenziale ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 che assumono con contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma di istruzione professionale, giovani di età compresa tra 15 e 25 anni.

QUANTO?

Sgravio contributivo previdenziale del 100% per 3 anni.

Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

DURATA?

3 anni per assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello (art.43 D.lgs.81/2015) effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

5. INCENTIVO IO LAVORO

Sgravio contributivo diretto a favorire l’occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di giovani e adulti

€8.060 annui per un massimo di 12 mesi
 
A CHI SPETTA?

Per il 2020 viene riconosciuto, per 12 mesi a partire dalla data di assunzione, un incentivo pari alla contribuzione previdenziale, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono:

  • con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche a scopo di somministrazione
  • con contratto di apprendistato professionalizzante
  • trasformando a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato

I soggetti destinatari sono persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e 24 anni;
  • lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • socio lavoratore di cooperativa.

I soggetti destinatari dell’incentivo non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.


DOVE

La sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, deve essere ubicata alternativamente in:

  • Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
  • Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
  • Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna)
QUANTO?

Sgravio contributivo previdenziale con limite massimo di € 8.060 su base annua per singolo lavoratore assunto.

DURATA?

12 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.




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