La mobilità lavorativa in Italia comprende un insieme di misure previste dalla Legge per agevolare il reimpiego dei lavoratori licenziati a causa di speciali procedure di riduzione del personale.
L’imprenditore può fare ricorso alla procedura di mobilità qualora - pur avendo utilizzato la Cassa integrazione guadagni straordinaria - non può garantire il reinserimento di tutti i lavoratori. Oppure quando, in un’azienda con oltre 15 dipendenti, ha la necessità di licenziare più di 5 dipendenti in 120 giorni, per via della riduzione/cessazione dell’attività o di una sua riorganizzazione.
Cos’è la mobilità e come funziona?
La mobilità è una procedura che si inserisce nell’ambito dei licenziamenti collettivi e che, per via della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali di categoria, ha come scopo l’individuazione di eventuali soluzioni alternative (assegnazione a mansioni diverse, temporaneo distacco dei lavoratori presso altre imprese).
Qualora il controllo sindacale dia esito negativo e l’avvio di una procedura di mobilità si riveli inevitabile, il datore di lavoro deve tener conto dei criteri stabiliti con il Sindacato per decidere quali dipendenti mandare in mobilità. Se non vi sono accordi specifici, deve considerare i carichi di famiglia, l’anzianità e le esigenze aziendali.
I lavoratori individuati, e opportunamente avvisati secondo le modalità stabilite dalla legge, vengono dunque inseriti dalla Direzione provinciale del lavoro nelle cosiddette “liste di mobilità”.
Cosa vuol dire essere iscritto alle liste di mobilità?
Per ciascun lavoratore, la lista di mobilità contiene informazioni su:
- professione;
- preferenza per mansioni differenti;
- disponibilità a essere trasferito in una sede diversa.
La Direzione provinciale del lavoro mette dunque in campo tutte le possibili iniziative per reinserire il lavoratore disoccupato nel mondo del lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale o l’impiego presso opere e servizi di pubblica utilità.
L’indennità di mobilità
Il lavoratore inserito nelle liste di mobilità ha diritto all’indennità di mobilità, a patto che abbia un’anzianità aziendale minima di 12 mesi (di cui 6 di lavoro effettivo).
L’indennità dura 12 mesi in generale, 24 mesi per i lavoratori Over 40, 36 mesi per i lavoratori Over 50. Per ottenerla, è necessario inviare la domanda all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
L’importo dell’indennità (che viene riconosciuta solo a seguito di licenziamenti per riduzione del personale, trasformazione aziendale o esaurimento della cassa integrazione straordinaria) è del 100% dello stipendio per i primi 12 mesi e dell’80% a seguire.
Quando si può chiedere la mobilità volontaria?
La mobilità volontaria viene avviata su istanza del lavoratore. Tuttavia, è uno strumento applicabile solo al settore pubblico.
I dipendenti pubblici possono chiedere spontaneamente di essere trasferiti ad un’altra amministrazione pubblica, avanzando la richiesta di mobilità o prendendo parte a un concorso pubblico indetto dall’amministrazione di loro interesse. Nel settore privato, invece, questa possibilità non sussiste.
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