L’orario di lavoro è regolamentato dal Decreto legislativo 66/2003, che ha recepito le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE.
Con il termine “orario di lavoro” si intende l’arco temporale durante il quale il dipendente è tenuto a prestare il suo operato al datore di lavoro (in sede o da remoto) ed è chiamato a esercitare la sua professione come da contratto.
Al contrario, le ore che non rientrano nell’orario di lavoro sono definite “periodo di riposo”. Ma quali sono le ore massime di lavoro per legge? E quali sono i diritti dei lavoratori?
Ore di lavoro: cosa c’è da sapere
Le ore massime di lavoro al giorno e settimanali esistono per un motivo ben preciso. Se è vero che il lavoro è un diritto, sancito dalla Costituzione italiana, è vero anche che può essere fonte di stress e affaticamento. Per questo motivo esistono dei limiti alle ore lavorative che un dipendente può fare.
Qual è il massimo di ore lavorative, dunque? Una norma che fissa in modo tassativo tale termine, per la verità, in Italia non esiste. L’orario normale di lavoro è fissato a 40 ore settimanali ma si tratta di un massimale flessibile.
I contratti collettivi di lavoro possono infatti ridurlo (ci sono ad esempio CCNL che prevedono 38 o 39 ore settimanali) ed è possibile che l’azienda chieda al lavoratore di effettuare anche delle ore di straordinario.
Tuttavia, la regolamentazione dei riposi fornisce un’indicazione circa il numero massimo di ore di lavoro al giorno. Il lavoratore ha infatti il diritto a 11 ore di riposo continuativo ogni 24, il che significa che una giornata lavorativa non può eccedere le 13 ore. Ogni 6 ore deve essere inoltre prevista una pausa minima di 10 minuti.
Orario massimo di lavoro: cosa dice la legge?
Come anticipato, l’orario standard di lavoro è di 40 ore settimanali ma esistono diverse deroghe a tale indicazione.
Innanzitutto, come detto, i contratti collettivi di lavoro possono stabilire un numero di ore inferiore. Gli stessi CCNL possono definire la durata dell’orario normale settimanale in relazione alla media di un dato periodo (massimo un anno). Questo significa che non vengono considerate come ore di straordinario tutte quelle che eccedono la 40° purché la somma del totale delle ore del periodo di riferimento non superi la media di 40 ore settimanali.
Inoltre, dalle 40 ore lavorative settimanali, sono escluse diverse categorie di lavoratori:
- i giornalisti;
- gli addetti al servizio di informazione radiotelevisiva;
- il personale addetto alla creazione, alla stampa e alla spedizione di quotidiani e settimanali;
- chi lavora nelle imprese concessionarie di servizi quali poste, autostrade, trasporti pubblici, energia, rifiuti urbani, servizi portuali e aeroportuali.
Le ore di straordinario
Alle 40 ore settimanali si possono aggiungere le ore di straordinario. L’azienda, salvo diverse disposizioni fissate dal contratto collettivo di lavoro, può chiedere che queste vengano effettuate a prescindere dalla volontà del lavoratore nelle seguenti circostanze:
- esigenze tecnico-produttive non affrontabili tramite l’assunzione di ulteriore forza lavoro;
- in occasione di eventi particolari quali mostre e fiere;
- qualora la mancata esecuzione del lavoro straordinario costituisse un pericolo grave e immediato o comportasse conseguenze per la produzione.
Tuttavia, anche per le ore straordinarie esiste un limite: non possono superare le 8 ore settimanali e le 250 ore annuali. Inoltre, in nessun caso il lavoratore può lavorare più di 48 ore nell’arco di 7 giorni. Tale limite deve essere calcolato come media di un periodo non superiore ai 4 mesi, escludendo dal calcolo le ferie, le malattie, gli infortuni e la maternità mentre sono da conteggiare i permessi lavorativi.
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