Nell’ambito della conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 28 febbraio 2023, vi è stata una ulteriore modifica sul tema del contatore dei lavoratori c.d. “stabilizzati”, ossia i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e somministrati a termine presso il cliente, che ora potranno essere somministrati a tempo determinato presso il medesimo Utilizzatore senza alcun limite massimo di durata, fino alla data del 30 giugno 2025.

Tale misura, che era stata introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19 al fine di assecondare e agevolare la ripresa delle attività lavorative per lavoratori e aziende, è stata più volte prorogata sino all’attuale data del 30 giugno 2025.

Contratto di somministrazione: funzionamento e durata

Il rapporto di lavoro in somministrazione è un rapporto di lavoro trilatero complesso in cui vi è la compresenza di tre attori:

  • l’agenzia per il lavoro (somministratore);
  • il lavoratore;
  • l’azienda utilizzatrice.

L’agenzia per il lavoro si occupa di ricercare e selezionare il personale, nonché degli adempimenti burocratici connessi alla gestione del rapporto di lavoro, quali l’assunzione e l’erogazione della retribuzione. L’agenzia può assumere il lavoratore con un contratto di lavoro subordinato scopo di somministrazione tanto a tempo determinato tanto a tempo indeterminato.

I lavoratori assunti a scopo di somministrazione hanno diritti e doveri uguali a quelli dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda utilizzatrice.

Nel contratto di somministrazione sono previsti inoltre due diversi tipi di rapporti contrattuali:

  • un rapporto regolato da un contratto di lavoro subordinato a scopo di somministrazione

tra agenzia per il lavoro e lavoratore ;

  • un rapporto regolato da un contratto di somministrazione tra agenzia di somministrazione e azienda utilizzatrice.

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Somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato: le nuove regole

In tema di somministrazione a tempo determinato è bene ricordare che possono essere inviati in missione a tempo determinato tanto lavoratori assunti dall’agenzia per il lavoro a tempo determinato che lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Qualora venga somministrato a termine un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro siamo soliti parlare di c.d. “lavoratori stabilizzati”.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le norme per questi lavoratori.

Fino a prima dell’insorgere dell’emergenza Covid-19 e della relativa emergenziale, se assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, i lavoratori potevano essere somministrati presso la stessa azienda utilizzatrice a tempo determinato senza limite di durata massima.

A tale particolare categoria di lavoratori, dunque, non si applicavano i limiti di durata massima previsti per la somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo determinato (24 mesi o il diverso limite del contratto collettivo applicato dall’Utilizzatore).

Il limite di durata massima – come indicato sopra – è però stato introdotto anche al caso dei c.d. lavoratori stabilizzati durante l’emergenza Covid-19,

Tuttavia, a seguito della Legge di bilancio 2021, il Governo ha previsto diverse eccezioni per far fronte ai problemi nati durante la pandemia e per aumentare l’occupazione, favorendo lavoratori e aziende.

Pertanto, con molteplici interventi legislativi in tal senso, ad oggi, sino al 30 giugno 2025, il legislatore deroga a tale previsione di imposizione di un limite di durata massima prevedendo per i lavoratori c.d. stabilizzati (assunti quindi a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro e somministrati a tempo determinato) di poter essere impiegati a tempo determinato senza limite alcuno di durata massima.

 

 



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