Il TFR – Trattamento di Fine Rapporto – è una somma che spetta a ogni lavoratore dipendente alla cessazione del contratto in caso di licenziamento, dimissioni o pensionamento. In questa guida aggiornata scopri cos’è il TFR, come funziona il calcolo anno per anno, quando si può richiedere l’anticipo e come viene tassato.
Come si calcola il TFR
È un compenso a corresponsione differita rispetto la cessazione del rapporto di lavoro, la cui cifra finale viene calcolata per quote annuali in base ad alcuni parametri: si somma la retribuzione annua lorda divisa per il numero fisso di 13,5. Ogni anno, poi, tramite indice di rivalutazione pari al 75% dell’inflazione più l’1,5% fisso viene, appunto, rivalutato.
Esempio pratico di calcolo
Vediamo con un esempio pratico di modo da chiarire quanto sopra esposto:
il sig. Giorgi è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio con una RAL (Reddito Annuale Lordo) pari a 25.000 €. Al 31 dicembre, per capire quanto sia la quota di TFR maturata dovrà fare questo calcolo:
TFR primo anno: 25.000 €: 13,5 = 1.851,85 €
L’anno successivo, con stesso stipendio e un aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente pari all’1%, avremo:
- Quota annua: 25.000 €: 13,5 = 1.851,85 €
- Rivalutazione: 1.851,85 x 2,25% [1,5% + 0,75% (1% x 75%)] = 41,66 €
- Totale accantonamento al secondo anno di TFR: 1.851,85 +1.851,85 + 41,66 = 3.745,37 €
E così via, per gli anni a venire.
TFR e tassazione: come funziona
La tassazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) segue un regime fiscale separato rispetto alla normale retribuzione. Questo significa che le somme erogate non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, ma vengono tassate in modo specifico, con aliquote ridotte e una modalità di calcolo basata su parametri storici.
Vediamo nel dettaglio quali componenti retributivi rientrano nel calcolo del TFR e come funziona la tassazione al momento dell’erogazione.
Quali redditi rientrano nel TFR
In linea generale, la retribuzione utile al calcolo del TFR comprende tutti gli elementi retributivi fissi, ricorrenti e continuativi, salvo diversa indicazione nel contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato.
Fanno parte del TFR:
- Retribuzione base e superminimi
- Premi e indennità ricorrenti (es. premi presenza, maneggio denaro)
- Maggiorazioni per lavoro su turni o sede disagiata
- Provvigioni, straordinari fissi e cottimi
- Valori convenzionali (es. mensa)
- Prestazioni in natura (benefit)
- Quote forfettarie stabilite contrattualmente
Sono invece esclusi:
- Rimborsi spese occasionali
- Bonus una tantum non previsti dal contratto
- Elementi non continuativi o saltuari
Questa base di calcolo viene rivalutata annualmente sulla base di un indice ISTAT: il 75% dell’inflazione annua più una quota fissa dell’1,5%.
Aliquote fiscali, ritenute e detrazioni
Al momento dell’erogazione, il TFR è soggetto a tassazione separata. Il datore di lavoro applica inizialmente una ritenuta d’acconto del 20%, in attesa della tassazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tassazione definitiva
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati, ricalcola l’imposta effettivamente dovuta sul TFR in base all’aliquota media IRPEF pagata dal lavoratore nei 5 anni precedenti alla cessazione del rapporto. Questo sistema serve a evitare che il TFR venga tassato come un reddito ordinario annuale.
Quote maturate prima e dopo il 2001
- Le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 sono tassate interamente dal datore di lavoro con le regole in vigore all’epoca.
- Le quote maturate dal 1° gennaio 2001 in poi seguono la tassazione separata illustrata sopra e sono imponibili solo per la quota capitale (le rivalutazioni annue non concorrono all’imponibile IRPEF).
Detrazioni per redditi medio-bassi
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 anni o con redditi di riferimento fino a 30.000 euro, la normativa prevede alcune detrazioni fiscali applicabili al TFR:
- 70 € di detrazione se il reddito non supera i 7.500 €
- Detrazione variabile (formula: 50 € + 20 € × (28.000 € – reddito) / 20.400 €) se il reddito è tra 7.500 e 28.000 €
- Detrazione calante (formula: 50 € × (30.000 € – reddito) / 20.500 €) se il reddito è tra 28.000 e 30.000 €
Se, dopo la riliquidazione fiscale, emerge un’imposta da versare superiore di oltre 100 € rispetto a quella trattenuta, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di pagamento. In caso contrario, se il datore ha trattenuto più del dovuto, il lavoratore può ottenere un rimborso del credito fiscale.
Quando e come si può richiedere l’anticipo TFR
Per improvvise necessità o comunque per una propria gestione finanziaria il lavoratore può chiedere anticipatamente il TFR maturato. Le somme percepite come anticipo non possono mai superare, in totale, il 75% di tutti i versamenti. I requisiti minimi per poter chiedere in anticipo il TFR sono:
- rapporto di lavoro subordinato e continuativo da almeno 8 anni;
- massimo del 70% dell'importo del TFR maturato in azienda;
- una sola possibilità di richiesta.
La richiesta di anticipo, che va presentata per iscritto, deve essere giustificata da validi motivi, quali:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà;
- congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua anche aziendale.
Nel settore privato il TFR può essere chiesto da tutti quei dipendenti che abbiano maturato un’anzianità di almeno 6 mesi e può essere erogato, mensilmente, in busta paga.
Per le somme erogate in anticipo sul TFR valgono le stesse regole di tassazione precedentemente illustrate.
Cosa succede al TFR quando cambia lavoro?
Quando un lavoratore cambia azienda, il TFR maturato fino alla data di cessazione del rapporto resta di competenza del precedente datore di lavoro, che è tenuto a liquidarlo secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente. Il nuovo datore di lavoro non ha obbligo di riconoscere o trasferire la quota di TFR maturata nella precedente esperienza lavorativa.
In base alla scelta fatta dal lavoratore all’inizio del rapporto (o entro sei mesi dall’assunzione), il TFR può essere:
- accantonato in azienda, dove resterà fino alla fine del rapporto di lavoro;
- destinato a un fondo pensione (complementare), dove proseguirà la sua rivalutazione anche in caso di cambio lavoro.
TFR in azienda o in fondo pensione: cosa succede se cambio lavoro
- Se il TFR era lasciato in azienda, quest’ultima provvederà a liquidarlo al termine del rapporto, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalla legge.
- Se il TFR viene versato in un fondo pensione, l’importo maturato continua a essere gestito dal fondo anche dopo il cambio lavoro. Il nuovo datore di lavoro potrà iniziare a versare su quello stesso fondo, se il lavoratore conferma l’adesione.
Il lavoratore può anche decidere di cambiare fondo o di riprendere a far accantonare il TFR in azienda, a seconda della situazione contrattuale.
Domande frequenti sul TFR
Cosa si intende per trattamento di fine rapporto?
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma economica che spetta a tutti i lavoratori subordinati al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa della cessazione (dimissioni, licenziamento, pensione). È una prestazione differita maturata anno dopo anno in base alla retribuzione.
Come si calcola il TFR?
Il TFR si calcola accantonando ogni anno una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. L’importo accantonato viene poi rivalutato annualmente con un indice pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
Quando viene pagato il TFR?
Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. I tempi di erogazione variano in base al contratto e all’azienda, ma in genere il pagamento avviene entro 30-60 giorni dalla fine del rapporto.
Qual è la tassazione sul TFR?
Il TFR è soggetto a tassazione separata. All’atto dell’erogazione il datore applica una ritenuta d’acconto, mentre l’Agenzia delle Entrate calcola l’imposta definitiva in base all’aliquota media IRPEF del lavoratore degli ultimi anni. Le rivalutazioni annuali sono tassate con imposta sostitutiva del 17%.
Si può chiedere l’anticipo del TFR?
Sì, il lavoratore può richiedere un anticipo sul TFR maturato, se ha almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e motivi specifici previsti dalla legge (spese sanitarie straordinarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, congedi particolari).
Quanto si può richiedere come anticipo TFR?
L’anticipo del TFR non può superare il 70-75% dell’importo maturato e può essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro, salvo diverse previsioni del CCNL.
In caso di dimissioni si ha diritto al TFR?
Sì, il TFR spetta sempre al lavoratore subordinato anche in caso di dimissioni volontarie, indipendentemente dalla motivazione, e deve essere pagato dal datore nei tempi previsti.
Il TFR spetta anche in caso di pensione?
Sì, il TFR matura regolarmente anche per i lavoratori che cessano l’attività per andare in pensione. Alla data del pensionamento l’azienda deve liquidare l’importo maturato.
Quali sono i tempi per ricevere il TFR dopo la cessazione?
In media il TFR viene pagato entro 30-60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, i tempi possono variare in base al CCNL o agli accordi aziendali. In caso di ritardo, il lavoratore può richiederne formalmente il pagamento.
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