Accanto ai corsi di formazione obbligatoria, le imprese possono somministrare ai loro dipendenti attività di formazione beneficiando del Bonus formazione 4.0.

Quest’ultimo, introdotto dal Ministero dello sviluppo economico, è una misura destinata a sostenere le aziende nel processo di trasformazione tecnologica e digitale e nel rafforzamento delle tecnologie abilitanti per l’industria 4.0.

Secondo quanto stabilito dalla Comunità Europea le tecnologie abilitanti per l’industria 4.0 sono suddivise in nove categorie:

  • Advanced manufacturing solutions: sistemi di produzione tecnologicamente avanzati (es. robot collaborativi);
  • Additive manufacturing: sistemi di produzione progettati per ottimizzare l’impiego dei materiali (es. stampanti 3D);
  • Aumented reality: soluzioni a realtà aumentata, volte a supportare i processi di produzione;
  • Simulation: simulazione tra macchine intelligenti e interconnesse;
  • Horizontal/Vertical integration: integrazione dei dati lungo tutte le fasi della filiera produttiva, dal fornitore all’utente finale;
  • Industrial Internet & IoT: comunicazione multidirezionale, tramite Internet, tra tutti gli elementi coinvolti nella produzione;
  • Cloud: implementazione dei sistemi di Cloud computing;
  • Cyber-security & Business continuity: sistemi per la protezione dei dati;
  • Big data and analytics: analisi dei dati per l’ottimizzazione produttiva.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 consente alle imprese di detrarre fino al 70% delle spese sostenute per formare i dipendenti e permettere loro di acquisire nuove competenze digitali nel settore delle tecnologie 4.0.

Come funziona il credito d’imposta formazione 4.0?

Istituito dalla Legge di Bilancio 2018 e modificato dalla Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Lo scorso luglio la misura è stata inoltre potenziata. Il Decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti ha reso operativo il nuovo regime fiscale previsto dal “Decreto Aiuti”, introducendo le seguenti aliquote:

  • le piccole imprese possono detrarre il 70% delle spese ammissibili, nel limite annuale di 300.000 euro (in precedenza era il 50%);
  • le medie imprese possono detrarre il 50% delle spese ammissibili, con un limite annuo di 250.000 euro (in precedenza era il 40%);
  • le grandi imprese possono detrarre il 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo annuale di 250.000 euro.

Le attività formative, che possono essere somministrate sia al personale di lunga data che ai neoassunti (per tutto il 2022, le aziende godono di importanti incentivi per le nuove assunzioni), devono riguardare i seguenti settori:

  • vendite;
  • Marketing;
  • informatica;
  • tecnologie di produzione.

Il Bonus formazione 4.0 può essere richiesto da tutte le imprese residenti sul territorio italiano, eccezion fatta per le imprese in fase di liquidazione, fallimento o concordato preventivo senza continuità operativa, e per le aziende colpite da sanzioni interdittive.

Inoltre, è necessario che l’impresa rispetti la normativa sulla sicurezza sul lavoro e che sia in regola con il versamento dei contributi dei dipendenti.

Le nuove aliquote si applicano ai progetti di formazione 4.0 avviati dopo il 18 maggio 2022, in presenza dei requisiti previsti e a patto che - l’attività formativa - sia erogata da soggetti qualificati esterni.

La durata della singola attività non deve essere inferiore alle 24 ore. Infine, affinché l’impresa benefici dell’aliquota agevolata, è necessario che il partecipante al corso superi un test finale.

Nel caso in cui l’azienda non soddisfi tali requisiti, le spese per la formazione 4.0 sono soggette ad aliquote minori:

  • piccole imprese: 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo annuo di 300.000 euro;
  • medie imprese: 35% delle spese ammissibili, fino a un massimo annuo di 250.000 euro;
  • grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo annuo di 250.000 euro.

 

 



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