Può succedere che, durante le ferie, un dipendente subisca un infortunio o si ammali. Cosa succede in quel caso?

In linea generale, se il lavoratore si ammala prima che le ferie comincino, queste verranno sospese e poi fruite successivamente: il datore di lavoro potrà concederle una volta terminata la malattia, oppure riprogrammarle. Se la malattia si presenta dopo l’inizio delle ferie, esse vengono sospese se la patologia è tale da non permettere il recupero psicofisico del lavoratore: l’emissione del certificato medico, da parte del medico di base indicherà i giorni coperti e il datore di lavoro deve attenersi a quanto scritto.

Ma vediamo nel dettaglio cosa succede al lavoratore che si ammala durante le ferie, a seconda di quando e dove l’evento si verifica.

 

Malattia durante le ferie: quando vengono sospese (e quando no)

Se la malattia si presenta nel corso del loro svolgimento, le ferie possono essere sospese: a dirlo è stato, nel 1987, la Corte Costituzionale.

Lo scopo delle ferie è infatti quello di permettere al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche: se la malattia è tale da inficiare il recupero e il riposo, sospenderle è necessario.

Come indicato dalla Cassazione, la malattia non comporta sempre e in ogni caso la sospensione delle ferie: a valutarlo, caso per caso, è il medico.

Se il medico decide di emettere il certificato, le ferie vengono sospese e dunque godute in un momento successivo. Il dipendente in malattia sarà quindi soggetto alle visite fiscali in determinate fasce orarie. In caso di ferie collettive, il dipendente che si ammala e guarisce ha diritto a conservare le ferie non godute e a recuperarle poi, in accordo con il datore di lavoro.

Quando comincia la sospensione delle ferie? Quando il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia: gli eventuali giorni che intercorrono tra il presentarsi della patologia e la comunicazione all'azienda non possono essere recuperati.

 

Malattia all’estero: le regole da seguire

Anche in caso la malattia si presenti all’estero, valgono le stesse regole che si seguono in Italia. Se il lavoratore si ammala in un Paese dell’Unione Europea, o in un Paese extra UE che ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia, è l’INPS a occuparsi della traduzione del certificato medico. Se si ammala in un Paese con cui l’Italia non ha stipulato alcun accordo, il lavoratore deve invece chiedere la traduzione autenticata al Consolato o all’Ambasciata.

Per quanto riguarda le visite fiscali, il dipendente che si ammala all’estero ha l’obbligo di farsi trovare presso l’indirizzo indicato tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 17.00 e le 19.00 (dipendenti privati), o tra le 9.00 e le 13.00 e le 15.00 e le 18.00 (dipendenti pubblici).

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