Il contratto di sostituzione maternità è una tipologia contrattuale stipulata tra il lavoratore e l’azienda e viene applicata quando quest’ultima necessita di sostituire in via temporanea una dipendente in congedo di maternità.

Si tratta dunque di un contratto a tempo determinato: può durare sei mesi se la dipendente si astiene dal lavoro per la sola maternità obbligatoria, fino a un anno se sceglie di utilizzare anche la maternità facoltativa.

 

Come funziona la sostituzione di maternità

Il contratto di sostituzione di maternità riporta la formula “Contratto per sostituzione con diritto alla conservazione del posto”. Questa dicitura indica che, una volta terminato il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a ritrovare il proprio posto di lavoro. La durata della sostituzione di maternità è quindi temporanea.

Generalmente comincia con un periodo di affiancamento tra la lavoratrice in gravidanza e la persona chiamata a sostituirla e si conclude al rientro della prima.

Come ogni altro contratto di lavoro a tempo determinato, anche il contratto di sostituzione maternità deve specificare le caratteristiche del rapporto di lavoro:

  • mansione
  • qualifica
  • categoria di appartenenza
  • CCNL di riferimento
  • Inquadramento
  • compenso

Il lavoratore che lo sottoscrive ha i diritti di un qualsiasi altro dipendente a tempo determinato (a livello di retribuzione, permessi, ferie, malattie, ecc.): l’unica differenza è che la conclusione del suo rapporto di lavoro è subordinata al rientro della neomamma.

 

La durata della sostituzione maternità

Pur essendo sempre temporanea, è variabile nella sua durata. La lavoratrice in gravidanza può avere chiaro sin dall’inizio il periodo di astensione dal lavoro di cui vuole usufruire. Oppure, può decidere di utilizzare anche la maternità facoltativa una volta terminata quella obbligatoria. Non sempre, dunque, il lavoratore chiamato a sostituirla conosce fin da subito la durata del contratto.

Ad oggi, la durata della sostituzione maternità va da 6 mesi (5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro + 1 mese di affiancamento) ai 12 mesi (5 mesi di astensione obbligatoria + 6 mesi di astensione facoltativa + 1 mese di affiancamento).

Tale durata è al momento oggetto di discussione nel testo della Manovra economica del nuovo Governo che potrebbe portare a un mese in più di congedo retribuito all’80% per le madri lavoratrici.

 

Come richiedere lo sgravio fiscale per sostituzione maternità?

Se numerose aziende preferiscono affidarsi a un contratto di Outsourcing per sostituire la lavoratrice in congedo di maternità, altre organizzazioni preferiscono assumere una risorsa a tempo determinato.

L’azienda che assume un lavoratore (full-time o part-time) per sostituire una dipendente in maternità ha diritto a uno sgravio fiscale che copre anche il periodo di affiancamento.

Tale decontribuzione consiste in una riduzione del 50% dei contributi INPS a carico dell’azienda, qualora questa abbia meno di 20 dipendenti. L’agevolazione fiscale ha una durata massima di 12 mesi, a cominciare dal giorno dell’assunzione del lavoratore e fino al compimento dell’anno di età del figlio della lavoratrice in maternità.

Il contratto di sostituzione di maternità si applica anche alla sostituzione della lavoratrice in caso di bambini in affido: anche in questi casi, infatti, è prevista per la donna l’astensione dal lavoro.