La Legge di Bilancio 2022 ha parzialmente modificato la Legge n.92 del 2021, che demandava alle Regioni e alle Province Autonome la definizione delle Linee guida volte a fissare standard minimi uniformi per evitare l’abuso e l’uso scorretto dei tirocini.

In Italia, i tirocini (i cosiddetti “stage”) possono essere di due tipi: curriculari o extracurriculari. Se funzionale al conseguimento di un titolo di studio, e formalmente riconosciuto, si parla di tirocinio curriculare. Se svolto da una persona in cerca di occupazione, al di fuori del percorso formativo e con l’obiettivo che si trasformi in un lavoro stabile, si parla di tirocinio extracurriculare.

 

Tirocinio curriculare ed extracurriculare, differenze e modalità di svolgimento

Il tirocinio curriculare è un periodo di apprendimento che studenti delle scuole superiori o dell'università svolgono in azienda. Non è retribuito, ma consente di accedere a crediti formativi valevoli per il percorso di studi.

Il tirocinio extracurriculare si rivolge invece a chi è in cerca di occupazione ed è retribuito con un compenso di 300-800 euro a seconda della Regione, del settore e dell’azienda.

 

Alcune Regioni dividono i tirocini extracurriculari in due sottocategorie:

  • i tirocini formativi e di orientamento, per chi ha concluso i suoi studi nei 12 mesi precedenti;
  • i tirocini di inserimento o di reinserimento lavorativo per chi è disoccupato e ha conseguito un titolo di studio oltre 12 mesi prima.

 

I limiti numerici dei tirocini

Il numero massimo di tirocini che un’azienda può attivare è fissato dalla Legge ed è strettamente connesso al numero di dipendenti:

  • le imprese fino a 5 dipendenti possono avere un tirocinante alla volta;
  • le imprese con 6-19 dipendenti possono averne due;
  • a partire dai 20 dipendenti, il numero di stagisti presenti in azienda non può superare il 10% del numero dei dipendenti.

Tuttavia, alcune Regioni hanno introdotto clausole specifiche che mutano tali limiti: in Lombardia, ad esempio, il numero massimo di tirocini che possono essere attivati è maggiore, a patto che i tirocinanti vengano poi assunti al termine dello stage.

I limiti si riferiscono al numero di tirocini che possono essere attivati contemporaneamente in una singola unità operativa. Inoltre, per avere uno stagista, l’azienda deve essere in regola in materia di salute e sicurezza, deve aver rispettato la normativa sull’assunzione delle categorie protette e deve soddisfare tutti i requisiti previsti dalla Legge.

 

Quanto può durare uno stage?

La durata massima del tirocinio dipende dalla sua tipologia:

  • 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  • 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento, e per i soggetti svantaggiati (il tirocinio dei lavoratori disabili può raggiungere però i 24 mesi).

La durata minima è invece di 2 mesi, 1 mese per le attività stagionali.

Adecco è tra i soggetti promotori autorizzati e supporta le aziende che intendono attivare uno o più tirocini: analizza i fabbisogni dell’organizzazione, seleziona i tirocinanti più adatti e si assicura che lo stage si svolga nel rispetto delle normative e con risultati vantaggiosi per entrambe le parti.

 

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